Come aderire al CO.PR.E.S.C.

Ogni Ente interessato a partecipare alle attività del Coordinamento potrà ricevere informazioni sulle modalità di adesione al CO.PR.E.S.C. contattando l'operatore nelle giornate di
mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e giovedì dalle 9.00 alle 13.00

CO.PR.E.S.C. Provincia di Ravenna
Via di Roma, 69 - 48121 Ravenna
Tel. 0544.258616
Fax 0544.258625
copresc@racine.ra.it
Orario di apertura sportello: martedì 14-18 e giovedì 9-13

 

Dallo Statuto del CO.PR.E.S.C. della Provincia di Ravenna:

ARTICOLO 7
Soci

  1. Sono soci dell’Associazione quelli risultanti dall'atto costitutivo e quelli che intenderanno aderirvi successivamente
  2. Il rapporto associativo è unico e comporta gli stessi diritti e obblighi per i soci
  3. Tutti gli associati hanno il diritto di voto attivo e passivo
  4. All'Associazione possono aderire la Provincia, che svolge funzione di garante del sistema regionale di servizio civile, i Comuni della provincia, singoli o in forma associata, che sono titolari delle funzioni di promozione, sensibilizzazione e tutela del servizio civile, e gli altri enti pubblici locali nonché gli organismi pubblici territoriali che intendano perseguire gli scopi e le finalità dell'Associazione
  5. Possono, inoltre, farne parte le aggregazioni e le forme associative del privato sociale, aventi le caratteristiche di cui al comma successivo e sede nel territorio provinciale, che rappresentano, in qualità di socio all’interno dell’Assemblea, i propri aderenti, sedi d’attuazione degli enti di servizio civile di livello provinciale, regionale e nazionale
  6. Possono, infine, farne parte tutti i soggetti del privato sociale in possesso dei seguenti requisiti:
    - assenza di scopo di lucro
    - corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità del servizio civile, stabilite dall’art.2 della L.R. 20/2003 e dal presente statuto all'art.6
  7. Le richieste di adesione, corredate dalla documentazione necessaria, dovranno essere indirizzate al Consiglio, che deciderà, a maggioranza nella prima seduta utile, sulla loro accettazione, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dallo statuto

ARTICOLO 8
Osservatori

  1. Al fine di realizzare quanto previsto dal precedente art. 6, primo comma lettere f) e g), partecipano all’Associazione, in qualità di osservatori, gli enti aventi le caratteristiche indicate nel precedente articolo, interessati alle attività del CO.PR.E.S.C., che per statuto, regolamento o libera scelta non possono altrimenti aderire all’Associazione, non assumendo pertanto alcun obbligo e non potendo di conseguenza accampare alcun diritto
  2. Gli enti osservatori possono contribuire alla realizzazione, promozione e verifica delle azioni di cui al precedente art. 6, primo comma

La documentazione che si ritiene necessaria per corredare la domanda di adesione è rappresentata da un atto dell’ente/associazione che manifesti la volontà di aderire al CO.PR.E.S.C., e l’indicazione del nominativo che rappresenti permanentemente l’ente/associazione all’interno del CO.PR.E.S.C